PROGRAMMA SINDACALE E RIORDINO CARRIERE MILITARI - carabinierisindacato unac

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IL DR. ANTONIO SAVINO PRESIDENTE DEL SINDACATO CARABINIERI
UNAC Sindacato Carabinieri del Dr. Antonio Savino
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RIORDINO DELLE CARRIERE

Correttivi Riordino, il via libera della Commissione Difesa. Cresce il malcontento del personale
 
Deluse le aspettative dei diversi ruoli, aumenti di qualche euro per i gradi apicali non dirigenti

 
La 4^ Commissione Permanente Difesa del Senato ha completato l’esame della proposta dello Schema di decreto legislativo recante le disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate; esprimendo il parere con condizioni che il Governo attui determinate modifiche.
 
L’iter dell’esame del Disegno di Legge relativo ai correttivi di riordino delle carriere del personale delle Forze Armate e di Polizia è iniziato lo scorso settembre, quando furono prorogati i termini di scadenza al 29 dicembre 2019 della legge Delega.
 
Quindi tutto l’iter di approvazione della legge dei nuovi correttivi deve concludersi entro la fine di questo anno, anche perché lo sviluppo delle carriere con il nuovo corso vedono la loro applicazione a partire dal 1 gennaio 2020.
 
Da evidenziare come dall’esame la nota del relatore si sofferma sulla parte economica, dove evidenzia la difficoltà di aumento degli stipendi perché gli stessi sono legati ad un sistema molto rigido, ovvero quello dei parametri. In pratica il trattamento economico è totalmente parametrizzato. Quindi ad ogni grado corrisponde un parametro e di conseguenza un trattamento economico che non da alcuno spazio a procedimenti di negoziazione anche nel momento in cui saranno le associazioni sindacali a dover trattare la materia.
 
Da qui il malcontento del personale che vede quasi nulle le possibilità di aumenti di stipendio in quanto il trattamento economico è per forza legato al grado e deve quindi sperare sempre in una promozione per percepire pochissimi euro di aumento.

 
Il Parere della Commissione Difesa
 
Il percorso dell’esame del disegno di legge, particolarmente articolato, anche se dal mese di settembre in poi ha avuto una rapida trattazione in commissione. Infatti, moltissimi i parlamentari intervenuti, che hanno contribuito con le loro osservazioni, ad approfondire e predisporre delle proposte migliorative su diversi punti del disegno di legge.
 
In definitiva, la IV Commissione permanente Difesa ha espresso parere Favorevole a condizioni che:
 
     
  1. anche al fine di superare le attuali difformità in      materia di rapporti tra procedimento penale e disciplinare rispetto al      resto del pubblico impiego, sia integrata la disciplina attualmente      vigente per le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare      mediante l’introduzione della possibilità di promuovere o riattivare il      procedimento disciplinare ogniqualvolta si venga in possesso di elementi      nuovi, ritenuti sufficienti per concluderlo, ivi inclusi i provvedimenti      giurisdizionali non definitivi;
  2.  
  3. nel medesimo articolo 1, comma 1, lettera u), numero 1, il capoverso comma 1-bis sia sostituito dal seguente: « 1-bis.  La  disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai volontari in ferma prefissata annuale o raffermati, nonché ai volontari in ferma prefissata  quadriennale o raffermati che hanno subito ferite o lesione in Martedì 3 dicembre 2019 — 40 — Commissione IV servizio a causa di una infermità  ascrivibile alla IV e alla V categoria della TAB. A.;
  4.  
  5. nell’articolo 1, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente comma: « 2-bis. Se il procedimento penale di cui al comma 1, lettera g-bis, non si conclude con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato, pronunciata ai sensi dell’articolo 530, comma 1, del codice di procedura penale, il militare può partecipare ai concorsi nelle forze armate soltanto successivamente alla definizione del conseguente procedimento disciplinare. »;
  6.  
  7. nell’articolo 2, al comma 1, lettera a), il capoverso comma 1.1 sia sostituito dal seguente: « Nell’esercizio delle attività libero professionali di cui al comma 1, i medici militari non possono svolgere attività di perito o di consulente nei procedimenti giudiziari civili, penali o amministrativi in cui è coinvolta l’Amministrazione della difesa ovvero, per i medici militari del Corpo della Guardia di finanza,  l’Amministrazione di appartenenza. »;
  8.  
  9. nell’articolo 5 sia aggiunto il comma seguente: « 1-bis. All’articolo 682 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, comma 5, lettera a), numero 1. 1, le parole: “il 45 esimo anno di età,” sono  sostituite dalle parole: “il 48 esimo anno di età,”. Siano sostituite altresì le parole: “hanno compiuto dieci anni di servizio, di cui almeno sette in servizio  permanente” con le seguenti: “siano in servizio permanete effettivo.” »;
  10.  
  11. nell’articolo 6, comma 1, lettera c), le parole: « non inferiore a tre mesi » siano sostituite dalle seguenti: « non superiore a 75 giorni ». Inoltre, nel medesimo articolo 6, comma 1, lettera a), nei numeri 1.2. e 1.3 siano premesse le seguenti parole: « nel limite minimo», in luogo delle attuali « nel limite massimo »;
  12.  
  13. nell’articolo 10, sia aggiunto il seguente comma: « 3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, al personale militare sotto indicato sono attribuiti i seguenti parametri stipendiali:
  14.  
        
    • primo luogotenente – parametro 150;
    •   
    • luogotenente – parametro 145;
    •   
    • sergente maggiore capo QS – parametro 132,5;
    •   
    • caporalmaggiore capo scelto QS  – parametro 123. »;
    •  
 
 
Inoltre, la commissione ha proposto anche delle osservazioni, lasciando al Governo di valutare le dovute correzioni al disegno legge che poi determinano modifiche ad alcuni articoli del  COM.
Esclusivo Riordino: guida pratica ai correttivi del riordino
 
Gli effetti distinti per ruolo: graduati, sergenti, marescialli, ufficiali
 
Pubblichiamo una nota tecnica informativa, predisposta dal Consiglio Intermedio del Comando Logistico, che riteniamo particolarmente utile per coloro che si voglio avventurare nella comprensione del progetto di legge governativo sui correttivi del riordino delle carriere.  
 
Il nuovo correttivo delle carriere dei Militari apporta molte modifiche al Codice Ordinamento Militare (COM), riforma le aliquote di avanzamento dei marescialli, sergenti e truppa. Il decreto apporta anche delle modifiche per le carriere degli Ufficiali.


 
                                               
 
Ciò avviene dopo la proroga della delega firmata a fine settembre con spostamento della scadenza della stessa delega a fine anno 2019. Il Governo ha così messo mano al decreto legge per i correttivi alle carriere con l’atto 118 depositato in parlamento il 30 settembre 2019, proponendo nuovi e significativi cambiamenti per gli avanzamenti  delle carriere del personale delle Forze Armate.
 
Da un attento studio sulle nuove modifiche, viste la particolarità della materia e l’articolato atto in discussione in parlamento, per agevolare la comprensione delle varie correzioni in esame, sono stati redatti dal Consiglio Intermedio del Comando Logistico,  documenti con simulazioni delle modifiche ai precedenti decreti legislativi del 2010 e del 2017, con schemi illustrativi di come si evolveranno le carriere militari. In particolare il documento la sintesi dei correttivi offre la possibilità di comprendere le varie modifiche per ogni ruolo e grado, per la lettura clicca qui..
Quindi molte le novità per il personale militare. Di seguito una sintesi, punto per punto di alcune delle modifiche più rilevanti:

 

  • Eliminazione dell’avanzamento a scelta per terzi nel passaggio dal sergente maggiore a sergente maggiore capo (si prevede avanzamento anzianità per tutti gradi del ruolo sergenti);
     
  • previsione di due nuove posizioni organiche per i generali (e rispettivamente per i colonnelli);   
     
  • anticipazione di sei mesi per il conseguimento del grado di Maggiore;
     
  • proroga di 10 anni per il passaggio Colonnello SPAD;
     
  • previsione esplicita sui limiti dei tatuaggi dei militari;
     
  • previsione della forma scritta anche per la sanzione disciplinare del richiamo;
     
  • accorciamento della carriera del ruolo marescialli a regime e transitorio;
     
  • riconoscimento del grado superiore al personale collocato in congedo;
     
  • queste e numerose altre novità che vengono riportate in argomenti relativi ai singoli ruoli e argomenti comuni.
Vediamo in modo schematico come si svilupperà la carriera dei Marescialli Capo e gradi corrispondenti per la successiva promozione al grado di Primo Maresciallo:

Di seguito, lo sviluppo della carriera dei Primi Marescialli, Luogotenenti e Primi Luogotenenti:


Le modifiche al COM sono moltissime e presto vi proporremo ulteriori dettagli anche per le altre categorie interessate al riordino. Quindi per i più impazienti proponiamo in esclusiva alcuni documenti elaborati già con le nuove modifiche inserite nel decreto in discussione in parlamento.
 
Giorni fa avevamo già trattato l’argomento avanzamenti, con due articoli dove abbiamo spiegato come sarebbero stati promossi i PM -8, e con un secondo articolo invece cosa sarebbe successo con l’approvazione dei nuovi correttivi. Per poter fare un confronto tra la norma attualmente in vigore e quella in discussione in Parlamento e di prossima approvazione vi suggeriamo di leggere i seguenti articoli:
 
Correttivi al riordino delle carriere – fermate tutto subito
 
Riordino delle carriere l’avnzamento dei PM -8

 
Leggi anche:
 
Graduati e Truppa: cosa cambia in base al nuovo riordino:
 
Rioridino delle Carriere: l’approvazione del disegno di legge si avvicina
 
Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti sul riordino delle carriere.
Riordino delle Carriere: nuova proposta da Stato Maggiore Difesa
Ulteriori interventi per normalizzare le promozioni dei Primi Marescialli.

Il riordino delle carriere è attualmente in discussione in 4^ commissione difesa in Senato. La discussione procede a ritmi serrati e presto potrebbe arrivare anche l’approvazione definitiva.
Intanto avanzano anche altre proposte che potrebbero essere integrate prima dell’approvazione del Disegno di Legge relativo al Riordino delle Carriere del personale Militare.
L’ultima proposta di modifica arriva direttamente dallo Stato Maggiore Difesa, che così interviene sulla riforma a piè pari e tocca anche fondi resi disponibili. Infatti, secondo indiscrezioni, le proposte dello Stato Maggiore Difesa sono proprio inerenti sull’impiego dei fondi aggiuntivi.  Ad oggi risulta che dei 62 milioni di euro destinati per FFAA e FFPP, per le FFAA sono solo circa 22 milioni.
Ecco cosa propone lo Stato Maggiore Difesa:
I Primi Marescialli promossi in aliquota ordinaria con decorrenza 1/1/2017 verranno tutti promossi Luogotenenti dal 1 gennaio 2020;
I Primi Marescialli promossi per effetto del decreto 94/2017, la cosiddetta sacca, avranno una continuazione della carriera divisa in tre blocchi:
  • I promossi con decorrenza     1/1/2017 verranno promossi Luogotenenti il 2021:
  • I promossi con decorrenza     1/4/2017 verranno promossi Luogotenenti il 2022;
  • I promossi con decorrenza     1/7/2017 verranno promossi Luogotenenti il 2023.
Inoltre, per i concorsi Ruolo Speciale per gli Ufficiali innalzato il limite di età a 52 anni per un periodo transitorio; ci sarà anche un aumento dei posti a concorso per i Marescialli.
Valorizzazione dei gradi apicali con l’aumento dell’importo aggiuntivo pensionabile, con valore da definire.
Per quanto sopra, si tratta di una proposta allo studio dello Stato Maggiore, di cui però non c’è ancora ufficialità. Quindi le indicazioni sopra esposte potrebbero anche non essere accettate dalla parte politica o addirittura ritrattate dai vertici militari.
Restiamo sempre vigili sulla tematica cercando di fornire ulteriori dettagli in merito al riordino delle carriere in procinto di approvazione dal parte del Parlamento.
Graduati e truppa: cosa cambia in base al nuovo Riordino
 
Come cambia la carriera dei Graduati e dei militari di Truppa, quali i benefici previsti dal correttivo.
 
Secondo appuntamento con l’esclusiva relativa al riordino delle carriere del personale delle Forze Armate. In questo post si parlerà del riordino delle carriere previsto per il ruolo Graduati, dove pare siano stati apportati molti cambiamenti. Pochi i benefici per il personale interessato del ruolo truppa.
 
Questo post è tratto dalla nota tecnica informativa, predisposta dal Consiglio Intermedio del Comando Logistico, che riteniamo particolarmente utile per coloro che si voglio avventurare nella comprensione del progetto di legge governativo sui correttivi del riordino delle carriere.

Per questo riordino della carriera dei Graduati sono cambiate le modalità di accesso al ruolo sergenti, infatti gli articoli 690 e 691 indicano una variazione delle percentuali a secondo dei titoli ed esami.
 
L’introduzione transitoria delle aliquote di avanzamento per la qualifica speciale prevede differenti anzianità, a secondo dell’anno di decorrenza del grado di caporal maggiore, così come definito dalle norme transitorie; le stesse norme prevedono anche un assegno una tantum per coloro che già rivestono la qualifica.
 
Ma le modifiche apportate al riordino delle carriere dei graduati sono tantissime, si cercherà di semplificarle proponendo le parti essenziali e rilevanti; di seguito un elenco in cui sono indicate le varie correzioni inserite nel decreto e per ogni punto trattato, anche il riferimento dell’articolo del COM corrispondente.

 
Ecco tutti i punti importanti per la parte di Riordino delle carriere dei Graduati:
 
     
  1. Abrogazione art. 691 c.o.m. alimentazione ruolo sergenti concorso interno – da leggere in combinato disposto con modifiche art. 690   c.o.m. che prevede alimentazione ruolo sergenti min. 40% max 85 % per titoli ed esami dai volontari in servizio permanente e min 15% max 60 per  soli titoli per i volontari in servizio permanente con 10 anni di anzianità nel ruolo ( 691 e 690 c.o.m.).
  2.  
  3. Modalità di reclutamento dei volontari in servizio permanente – previsione autonomo provvedimento di riammissione volontari esclusi dall’immissione in servizio permanente in ragione di procedimenti penali – ( 704 c.o.m.)
  4.  
  5. Immissione nel ruolo volontari di parenti militari deceduti per servizio mix internazionali pace o attività operative – introduzione invalidità non inferiore a 80 % – (705 c.o.m.)
  6.  
  7. Riduzione da 3 a 2 mesi periodo minimo durata corso per ruolo sergenti ( 773 c.o.m.)
  8.  
  9. Volontari ammessi a corsi di specializzazione particolare livello tecnico – revisione sintattica obbligo ulteriori 5 anni rafferma – (782 c.o.m.)
  10.  
  11. Corsi applicativi ufficiali ruolo speciale – introduzione anche volontari in s.p. tra soggetti con diritto a rientro nella categoria di appartenenza qualora non superano i corsi – ( 723 c.o.m.)
  12.  
  13. Detrazione anzianità per cause previste da art. 858 c.o.m. e altre cause stabilite dalla legge – produce effetti su promozioni anche per graduati e sottufficiali – ( 858 – 859 c.o.m.)
  14.  
  15. Transito impiego civile – previsione anche per vfp4 in posizione di rafferma idonei ma non vincitori, in caso di sopravvenuta inidoneità al servizio militare incondizionato a decorrere dall’entrata in vigore del codice – transito sospeso/condizionato in relazione a procedimenti disciplinari di stato/penali – ( 930 c.o.m.)
  16.  
  17. Eliminazione commissione eventuale di avanzamento esclusiva per i volontari art. 1049 c.o.m.
  18.  
  19. Attribuzione qualifica speciale – ridefinizione data formazione aliquota e ulteriori valutazioni per non idonei (art. 1307 bis c.o.m.)
  20.  
  21. (Marina) Condizioni particolari per avanzamento volontari nocchieri di porto -ridefinizione condizioni impiego attribuzioni specifiche – (art. 1308 c.o.m.)
  22.  
  23. (Marina) Ulteriori condizioni particolari per avanzamento – ridefinizione condizioni impiego attribuzioni specifiche – (art. 1309 c.o.m.)
  24.  
  25. REGIME TRANSITORIO – Semplificazione meccanismi transito al ruolo marescialli e innalzamento età a 50 anni (art. 2197 c.o.m.)
  26.  
  27. Abrogazione norma volontari ferma breve (art. 2205  c.o.m.)
  28.  
  29. Ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti con almeno otto anni di permanenza nel grado, che hanno conseguito, nel periodo l gennaio 2017-30 settembre 2017, il grado di sergente, è attribuito un assegno personale pari alla differenza tra il parametro stipendiale previsto, a decorrere dal l o ottobre 2017, per il caporalmaggiore capo scelto qualifica speciale e corrispondenti e quello stabilito per il grado di sergente (D.lgs 94/2017 art. 10 comma 8 bis)
  30.  
  31. Fermi restando i principi generali della concertazione, a decorrere dal l gennaio 2020 le misure annue dell’assegno funzionale pensionabile di cui all’articolo 8, commi l e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, riferite al personale del ruolo volontari in servizio permanente con 17 anni di servizio sono incrementate di Euro 270. A decorrere dal l gennaio 2025 le misure dell’assegno funzionale di cui al precedente periodo sono ulteriormente incrementate di euro 30 (VARIAZIONI AMMINISTRATIVE PROPOSTE DA CORRETTIVO)
  32.  
  33. DISPOSIZIONI TRANSITORIE – Attribuzione della qualifica speciale ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare (art. 22585 ter c.o.m.); dal 2018 al 31 dicembre 2023, in deroga all’articolo 1307-bis, comma l, lettera a), i requisiti di anzianità richiesti per l’inserimento in aliquota per l’attribuzione della qualifica speciale sono rispettivamente:
  34.  
        
    1. – 7 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il 1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013;
    2.   
    3. – 6 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il l gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;
    4.   
    5. – 5 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il l gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016;
    6.   
    7. – 5 anni per i caporalmaggiori capi scelti con anzianità di grado tra il l gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di cui all’articolo 2255-bis, comma l, lettere a) e b);
    8.   
    9. – 6 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il l o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di cui all’articolo 2255-bis, comma l, lettere c) e  d).”
    10.   
    11. Ai caporal maggiori capi scelti esclusi dalle aliquote di cui ai commi l e 2 per i motivi di cui all’articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  di cui al capo V del titolo VII, in materia di l’innovazione dei giudizi di avanzamento.
    12.   
    13. I caporal maggiori capi scelti  esclusi dalle aliquote di cui ai commi l e 2 per mancanza dei requisiti  di cui all’articolo 1307-bis, comma l, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data 8
    14.  
     
  35. Ai caporal maggiori capi scelti qualifica speciale con anzianità di qualifica non successiva al31 dicembre 2019, è corrisposto un assegno lordo una tantum negli importi di seguito stabiliti (art. 22 bis c.o.m.):
  36.  
        
    1. – euro 250,00 ai caporalmaggiori capi scelti con qualifica speciale e gradi corrispondenti;
    2.   
    3. – euro 350,00 ai sergenti  maggiori capi scelti con qualifica speciale e corrispondenti;
    4.  
     
  37. L’assegno di cui al comma 8-bis è altresì corrisposto al personale che consegue la qualifica speciale nell’anno 2020, negli importi di seguito specificati:
  38.  
        
    1. – euro 250,00 ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti, con decorrenza nel grado non successiva al 31 dicembre 2013.
    2.  

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