Dopo la decisone del Consiglio di Stato, la rideterminazione dell’indennità di buonuscita (TFS), mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali, contemplati all’art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, trova conferma nelle recenti decisioni del TAR per il Friuli e per la Lombardia.
Sulla scorta dell’ormai nota decisione del Consiglio di Stato nr. 1231\2019 IL SINDACATO CARABINIERI propone ancora l’iniziativa tesa a rivendicare in sede giurisdizionale il diritto alla riliquidazione del TFS.
Il TAR per la Regione Friuli Venezia Giulia e per la Lombardia hanno accolto i giudizi dei militari appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite a favore dei ricorrenti, nella somma complessiva di € 2.500,00 oltre spese generali e accessori di legge .
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie con accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire i benefici economici di cui all’art. 6-bis del DL n. 387/1987 e con conseguente obbligo delle Amministrazioni di determinare nuovamente l’indennità di buonuscita.
I REQUISITI
L’inclusione dei sei scatti aggiuntivi è legato al possesso di due requisiti da possedere entrambi all’atto del congedo: 1) età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque (55) anni; 2) almeno trentacinque (35) anni di servizio utile contributivo (ove, per “servizio utile” si intende tutti i periodi oggetto di riscatto ad esempio il servizio di leva, il confine, la maggiorazione del 1\5 etc.). Il requisito dell’età anagrafica e del servizio non sono alternativi ma devono entrambi sussistere all’atto del congedo
Ulteriore requisito è legato al dato che il diritto non deve essere caduto in prescrizione. Al riguardo, è utile considerare che il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa all’indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni, ex articolo 20 del D.P.R. n. 1032/197. Tuttavia, si intende assumere il patrocinio anche di coloro il cui diritto potrebbe essere caduto in prescrizione, per violazione del principio del “legittimo affidamento”.
IL RICORSO
Per ottenere il ricomputo, allo stato, è necessario proporre ricorso tramite questo SINDACATO CARABINIERI.
Secondo l’INPS, infatti, l’art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987 risulterebbe applicabile al solo personale “cessato dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto“. Tuttavia, detto rilievo contrasta con il secondo comma del medesimo D.L. che così recita: “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile“.
La domanda giudiziale trova, oggi, ulteriore supporto nelle prime decisioni del TAR che si sono pronunciate successivamente al Consiglio di Stato.
Per avviare il contenzioso sarà, però, necessario inoltrare apposita istanza da valersi, peraltro, quale atto interruttivo dei termini di prescrizione di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 1032/1973. All’esito della diffida, il diritto verrà rivendicato in sede giurisdizionale con il deposito del ricorso.
IL BENEFICIO
L’inclusione dei sei scatti stipendiali comporterà una riliquidazione del TFS che mediamente si è stimato in € 10.000,00 al lordo delle ritenute fiscali.
RICORSO RICALCOLO TFS PER LA MANCATA INCLUSIONE DEI 6 SCATTI STIPENDIALI
Con la presente nota si informa del danno arrecato da parte dell'INPS a causa della mancata inclusione dei sei scatti stipendiali di cui all'art.6-bis del D.L. n.387 del 1987 nel calcolo del Trattamento di Fine Servizio.
In particolare, questo errore è stato riscontrato nella liquidazione del TFS del personale della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle FF.AA.
Per comprendere la questione occorre partire dall'analisi delle disposizioni di Legge che disciplinano la materia di cui si discute.
In primo luogo si considera che l’attribuzione di "sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante" è stata prevista dall’art.13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per il quale “ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di buona uscita, in luogo della soppressa promozione alla vigilia” per i soli generali e colonnelli delle Forze armate e della Guardia di finanza nella posizione di “a diposizione”, all’atto della cessazione dal servizio.
Con detto intervento normativo, il legislatore ha inteso attivare un meccanismo destinato ad elevare la misura del trattamento di quiescenza rendendolo avulso dal sistema delle promozioni.
Detto meccanismo, con le medesime finalità, è stato successivamente riesaminato e applicato a tutti gli Ufficiali con la legge 19 maggio 1986 n. 224 e alle restanti categorie di personale militare con il D. L. 16 settembre 1987, convertito con modificazioni con legge 14 novembre 1987, n.468, trasformandosi, pertanto, in un beneficio legato allo status militare.
L’istituto, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza, è stato, infine, esteso al personale dei ruoli della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile dall’art.6-bis del D.L. n.387 del 1987 (convertito, con modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987, n.472), così come modificato da ultimo dall'art.21, comma 1, della L. n.232 del 1990, per quale:
comma 1). Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perchè divenuto permanentemente inabile al servizio o perchè deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 L. n.668/1986, art.2 commi 5-6-10 e art.3 commi 3 e 6 del presente Decreto.
comma 2). Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
Invece, il comma 3 dell'art.1911 del Codice dell'Ordinamento Militare (D.Lgs. n.66 del 2010) invece dispone: "Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6-bis, del D. L. 21 settembre 1987 n.387 convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 novembre 1987 n.472".
Pertanto, in base all'attuale sistema normativo, i sei scatti stipendiali devono essere computati nella determinazione della misura del TFS quando la cessazione dal servizio sia avvenuta per le seguenti cause:
- per il raggiungimento del limite di età;
- per permanente inabilità al servizio;
- per decesso;
- a domanda, ma in questo caso solo se si è andati via con almeno 55 anni di età e siano stati maturati almeno 35 anni di servizio utile.
La mancata inclusione dei 6 scatti sulla buonuscita è stata accertata solo nel calcolo del TFS del personale andato in pensione a domanda con almeno i 55 anni di età e i 35 anni utili di servizio utile.
Relativamente a questo caso è intervenuto il Consiglio di Stato che, con la importantissima sentenza n.1231 del 2019, ha confermato che anche al personale che cessa dal servizio per anzianità con un’età di 55 anni e 35 di servizio effettivo, spettano i 6 scatti sul TFS.
Nei casi in cui è stata riscontrata la mancata inclusione dei sei scatti stipendiali nel calcolo della buonuscita, in concreto, è stato determinato un ingente danno economico di circa 10.000,00 Euro lordi.
PER ADERIRE AL RICORSO E’ NECESSARIO CHE CI INVIATE IL MODULO PRE ADESIONE ALLEGATO AL SEGUENTE INDIRIZZO presidenza@carabinieri-unione.it riceverete nuove istruzioni per il prosieguo.